Art. 8.
(Contratti di formazione e lavoro).

      1. I lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
      2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.